La società G.B.A. S.r.l. ha istituito un processo di segnalazione (c.d. whistleblowing) per i comportamenti che ledano l’interesse o l’integrità della Società G.B.A. S.r.l.
Il segnalante (c.d. whistleblower) è colui il quale intenda segnalare un illecito di cui abbia avuto conoscenza durante lo svolgimenti delle proprie attività e funzioni.
Saranno considerate segnalazioni di whistleblowing quelle che informino di illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs. 8 giungo 2001, n. 231 e del Modello di Organizzazione 231 adottato dalla Società G.B.A. S.r.l.
La violazione segnalata dovrà riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui la persona segnalante sia venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Le segnalazioni che verranno esaminate e valutate saranno solamente quelle che descrivano fatti riguardanti la persona che invia la segnalazione; perciò, saranno escluse le segnalazioni che descrivano “voci per sentito dire”. Inoltre, non saranno mai valutate segnalazioni che abbiano ad oggetto lamentele di carattere personale e/o non attinenti con gli illeciti e/o violazioni suindicate.
Tutti gli stakeholders e shareholder potranno legittimamente segnalare degli illeciti di cui abbiano conoscenza.
La Società G.B.A. S.r.l., viste anche le recenti Linee Guida A.N.A.C., ha istituito due canali di segnalazione che potranno essere utilizzati per segnalare le condotte ritenute illecite. Segnatamente, si potrà inviare una segnalazione:
- in forma scritta, tramite la piattaforma digitale della Società G.B.A. S.r.l., accedendo al link: https://gba.segnalazioni.net
- in forma scritta, inviando due buste formato lettera, la prima contenente i dati identificativi del soggetto segnalante unitamente alla fotocopia del proprio documento d’identità, la seconda contenente la segnalazione avente le caratteristiche di forma e sostanza appresso in menzione. Le due buste sigillate dovranno essere inserite in una terza busta recante la dicitura “riservata”. Il tutto da inviarsi via posta raccomandata all’indirizzo di sede legale dell’Organismo di Vigilanza preposto alla gestione della procedura di segnalazione. In particolare, per inoltrare una segnalazione cartolare, il segnalante dovrà seguire le indicazioni suesposte ed inviare la lettera: alla C.se Att.ne dell’Organismo di Vigilanza di G.B.A. S.r.l. c/o Avv. Paolo Ghiselli, Via Andrea Costa 3/c, 47922 Rimini.
- in forma orale, richiedendo un incontro personale, anche avvalendosi dei sistemi di video call. Per richiedere un colloquio orale, occorre formalizzare la richiesta inviando una e-mail a gba.odv@gmail.com
La persona che intenda procedere all’invio della segnalazione dovrà descrivere puntualmente il fatto, circostanziando i riscontri che abbia avuto, nonché, indicare elementi precisi e concordanti ed allegare tutte le informazioni attinenti alla persona autrice dell’illecito.
Sono ammesse anche segnalazione anonime. Al segnalante che opterà per l’anonimato saranno garantite tutte le tutele previste dalla normativa di whistleblowing.
La società G.B.A. S.r.l. ha nominato un Organismo di Vigilanza delegandolo alla ricezione, gestione, analisi e valutazione delle segnalazioni pervenute tramite i sistemi di segnalazione descritti.
L’Organismo di Vigilanza provvede a ricevere, esaminare e valutare le segnalazioni pervenute nel rispetto dei principi di riservatezza, imparzialità.
Il processo di gestione delle segnalazioni si articola in:
- RICEZIONE: l’Organismo di Vigilanza riceve le segnalazioni;
- RISCONTRO: l’Organismo di Vigilanza comunica al soggetto segnalante l’avvenuta ricezione della segnalazione;
- VAGLIO DI AMMISSIBILITÀ: l’Organismo di Vigilanza verifica l’ammissibilità della segnalazione;
- ISTRUTTORIA ED ACCERTAMENTO: l’Organismo di Vigilanza esamina e valuta la segnalazione ricevuta. Nell’espletamento di tale fase l’Organismo di Vigilanza può interpellare l’autore della segnalazione, se questi ha palesato la sua identità, per approfondire l’oggetto della segnalazione ed il fatto illecito ivi descritto;
- VALUTAZIONE FINALE: all’esito dell’attività istruttoria, l’Organismo di vigilanza potrà emettere parere negativo, se il fatto illecito segnalato risulterà infondato, mai verificatosi oppure non attinente alle violazioni. Diversamente, qualora si riscontri un giudizio di ammissibilità e fondatezza del fatto segnalato, oppure risulti che la circostanza segnalata si sia verosimilmente verificata, l’Organismo di Vigilanza assume, motivandole, le decisioni conseguenti, richiedendo alla Società G.B.A. S.r.l. di procedere alla valutazione di quanto accertato a fini disciplinari e sanzionatori;
- RISCONTRO: l’Organismo di Vigilanza ha l’obbligo di comunicare al soggetto segnalante l’esito dell’attività istruttoria intrapresa.
Al ricorrere di alcuni presupposti, il soggetto segnalante può inviare la propria segnalazione direttamente all’Agenzia Nazionale Anticorruzione (c.d. segnalazione esterna).
Come stabilito dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, i soggetti segnalanti potranno indirizzare la propria segnalazione direttamente all’A.N.A.C., qualora:
- il canale di segnalazione interno, pur essendo obbligatoria la sua istituzione, non sia stato attivato oppure si riscontri non operativo, ovvero non conforme alle caratteristiche tecniche imposte dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24;
- la persona segnalante abbia già effettuato una segnalazione, ma alla stessa non sia stato dato seguito da parte del soggetto preposto alla gestione della segnalazione;
- la persona del segnalante ha fondato motivo di ritenere che, avvalendosi dei canali di segnalazione interni, alla segnalazione non sarebbe dato opportuno seguito. Puntualizzando che, nell’ipotesi in parola, il soggetto debba avere un ragionevole motivo fondato su circostanze concrete; perciò, non costituisce motivo di deroga all’utilizzo dei canali di segnalazioni interni, la semplice illazione fondata sulla mera presupposizione che la segnalazione non verrebbe considerata ammissibile, ovvero che potrebbe dare causa a ritorsioni;
- la persona del segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente e palese per l’ordine pubblico.
Fatte salve queste ipotesi, in estrema sintesi, la persona del segnalante ha l’obbligo di preferire l’utilizzo dei canali di segnalazione interni.
Il D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 ha rafforzato le tutele di cui possono godere i soggetti interessati alla e dalla segnalazione. La persona segnalante, chi lo assista nel processo di segnalazione, la persona direttamente coinvolta dalla segnalazione e la persona menzionata nella stessa, potranno godere delle tutele verso:
- la riservatezza;
- comportamenti ritorsivi.
La Società G.B.A. S.r.l. si impegna a tutelare la riservatezza di chi utilizzi i canali di segnalazione ed, in particolare, non potrà essere disvelata né l’identità della persona segnalante né qualsiasi altra informazione dalla quale poter desumere la sua identità, fatto salvo lo specifico consenso del soggetto segnalante.
Inoltre, sono coperte da riservatezza tutte le informazioni e documentazioni che siano allegate alla segnalazione, ovvero siano acquisiti in seguito durante l’attività istruttoria.
Fanno espressa eccezione casi in cui:
- la segnalazione risulti inviata al solo scopo di danneggiare od arrecare pregiudizio e/o nocumento alla persona segnalata (c.d. malafede del segnalante) e si configurino gli estremi della querela per diffamazione ovvero per calunnia;
- la riservatezza non sia opponibile per previsione di Legge, ovvero si debba fare riscontro alla richiesta di acquisizione degli atti da parte dell’Autorità Giudiziaria od altro Ente/Organo Statale (es. indagini penali o richiesta di acquisizione di atti da parte della P.G.).
Il soggetto segnalante godrà della tutela contro le ritorsioni che gli possano essere rivolte a seguito della segnalazione.
Il Decreto legislativo n. 24 del 2023 definisce le ritorsioni come “qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”.
Per il segnalante e le persone che lo aiutino nel processo di segnalazione, la disciplina volta alla tutela dalle ritorsioni non trova applicazione, o comunque cessa l’applicazione, qualora venga accertata con sentenza di primo grado, anche non definitiva, una responsabilità penale per i reati di diffamazione, calunnia o comunque altri reati connessi. Allo stesso modo, ulteriore causa di cessazione della protezione dalle ritorsioni risulta l’accertamento delle responsabilità civile per aver diffuso e/o riferito informazioni false con dolo o colpa.
Per qualunque informazione in ordine alle tutele, al canale di segnalazione, alle procedure ed i presupposti per effettuare le segnalazioni, la persona interessata potrà contattare tramite e-mail l’Organismo di Vigilanza all’indirizzo gba.odv@gmail.com